Art. 6.

                      Ammissione al colloquio.

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato nella prova teorico pratica una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione  complessiva  e'  determinata  dalla somma del voto
riportato  nella  prova  teorico-pratica  e del voto conseguito nella
prova orale.