Art. 6. Ammissione al colloquio. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova teorico pratica una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto riportato nella prova teorico-pratica e del voto conseguito nella prova orale.