Art. 5. Titoli La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. I risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo di quello complessivo. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con i punteggi qui di seguito indicati: a) titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, tenuto conto della valutazione finale: fino ad un massimo di punti 9 su 30; b) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 12 su 30; c) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3 su 30; d) dottorato di ricerca, diplomi o attestati di specializzazione o qualificazione professionale a carattere tecnico inerente al posto messo a concorso, o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere fino ad un massimo di punti 6 su 30. I suddetti titoli in che dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, possono essere prodotti in originale in copia conforme oppure in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prodotta dal candidato con la quale lo stesso certifica che la copia dei titoli e' conforme all'originale.