Art. 5.

                               Titoli

    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara'  effettuata  dopo  le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    I  risultati  di  tale valutazione saranno resi noti ai candidati
prima dell'effettuazione della prova orale.
    Ai  titoli  non  puo'  essere attribuito un punteggio complessivo
superiore ad un terzo di quello complessivo.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dai candidati, per le categorie e con i punteggi
qui di seguito indicati:
      a) titolo   di   studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso,  tenuto  conto della valutazione finale: fino ad un massimo
di punti 9 su 30;
      b) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 12 su 30;
      c) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3 su 30;
      d) dottorato    di    ricerca,    diplomi    o   attestati   di
specializzazione  o  qualificazione professionale a carattere tecnico
inerente  al posto messo a concorso, o altra idonea documentazione da
cui  sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle
mansioni da svolgere fino ad un massimo di punti 6 su 30.
    I  suddetti  titoli in che dovranno pervenire entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso,  possono  essere  prodotti  in  originale in copia conforme
oppure   in   fotocopia  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' prodotta dal candidato con la quale lo stesso
certifica che la copia dei titoli e' conforme all'originale.