Art. 7. Formazione ed approvazione della graduatoria Al termine delle prova d'esame la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 6. La graduatoria di merito, e' approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Universita' degli Studi di Bologna. Da tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnazioni, laddove non sia stato portato altrimenti a conoscenza. L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.