Art. 7.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Al   termine   delle   prova  d'esame  la  commissione  forma  la
graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio complessivo
con  l'osservanza,  a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 6.
    La   graduatoria   di  merito,  e'  approvata  con  provvedimento
dell'amministrazione  ed  e' immediatamente efficace; ha la durata di
anni  due dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale dell'Universita' degli Studi di Bologna.
    Da   tale   pubblicazione   decorre   il  termine  per  eventuali
impugnazioni, laddove non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori   posti  vacanti  a  tempo  determinato  con  articolazione
dell'orario   a   tempo   parziale,   nel   rispetto  dell'equilibrio
finanziario e di bilancio.