Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   candidati   utilmente   collocati   in  graduatoria  ai  fini
dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, saranno invitati, a
mezzo raccomandata a.r. o nota telegrafica, a presentare entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, i sotto elencati documenti, in una delle seguenti forme:
      1)  originale,  o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
      2)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  su appositi
moduli  predisposti  da questa amministrazione (per tutti i documenti
tranne  per  quello  di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in
originale).  In  quest'ultimo  caso,  resta salva la possibilita' per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci a false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:
      a) certificato   comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana  o  titolo  che  da'  luogo all' equiparazione o certificato
comprovante  il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
      b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
    I  cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
      c) originale  del  titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti  gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata
nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti  il  possesso  del  titolo  di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando;
      d) copia  integrale  dello  stato  di  servizio  militare o del
foglio  matricolare  o certificato dell'esito di leva nel caso in cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
      e) certificato  medico  rilasciato  dall'Azienda USL competente
per  territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
    Qualora  il  candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il  certificato  ne  deve  fare  menzione  con  la  dichiarazione che
l'imperfezione   stessa   non   e'   tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
    Ai   sensi  del  decreto  legislativo  n. 626/1994  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  i  candidati  utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito  che  stipuleranno  un  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato,  secondo  le modalita' suesposte,
saranno  sottoposti  ad  accertamento  medico-sanitario  da parte del
medico   competente   che   esprimera'   il  giudizio  sull'idoneita'
psicofisica del candidato all'impiego.
    Per  i  portatori  di  handicap  si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      f) dichiarazione  attestante  l'esistenza  di altri rapporti di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per  il  nuovo  impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
    Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota  di  invito  dell'Amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di impiego (art. 2 - lettera g) - del decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate  dalle  rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998,  n. 403, per i cittadini comunitari sara' possibile
avvalersi  delle  modalita'  sostitutive  di  certificazione previste
dalla legge n. 15 del 1968.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I   documenti,   o   le  relative  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione,  di  cui  alle  lettere a) e b) del presente articolo
dovranno  altresi'  attestare  che  l'interessato era in possesso dei
requisiti  prescritti  anche  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    Valendosi  dei  principi di semplificazione contenuti nella legge
4 gennaio  1968,  n. 15,  e  15 maggio  1997, n. 127, ed ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 19 marzo 1994,
n. 281, questa Amministrazione richiedera' d'ufficio, solamente per i
cittadini  italiani,  alla  competente  Procura  della Repubblica, il
certificato del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti;
    I  candidati  indigenti  hanno  la  facolta' di produrre in carta
libera  i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la
loro condizione di indigenza.
    I  documenti di cui alle lettere a), b) ed e ), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
    Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata  risoluzione dei medesimi. Comporta altresi l'immediata
risoluzione  del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    I  nuovi  assunti  saranno  invitati a regolarizzare entro trenta
giorni    dalla    data    della    nuova    richiesta    da    parte
dell'Amministrazione,   a   pena   di  decadenza,  la  documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.
    In  nessun  caso  il  raooorto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.