Art. 9. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro I candidati utilmente collocati in graduatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, i sotto elencati documenti, in una delle seguenti forme: 1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi moduli predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti tranne per quello di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in originale). In quest'ultimo caso, resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci a false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' luogo all' equiparazione o certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto 2) del presente bando; d) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile; e) certificato medico rilasciato dall'Azienda USL competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre. Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo le modalita' suesposte, saranno sottoposti ad accertamento medico-sanitario da parte del medico competente che esprimera' il giudizio sull'idoneita' psicofisica del candidato all'impiego. Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993. Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della nota di invito dell'Amministrazione, deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2 - lettera g) - del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, per i cittadini comunitari sara' possibile avvalersi delle modalita' sostitutive di certificazione previste dalla legge n. 15 del 1968. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti, o le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno altresi' attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Valendosi dei principi di semplificazione contenuti nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 15 maggio 1997, n. 127, ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281, questa Amministrazione richiedera' d'ufficio, solamente per i cittadini italiani, alla competente Procura della Repubblica, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti; I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la loro condizione di indigenza. I documenti di cui alle lettere a), b) ed e ), se prodotti nelle forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dalla data della nuova richiesta da parte dell'Amministrazione, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. In nessun caso il raooorto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.