Art. 10. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati personali forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali alla gestione della procedura di selezione di cui al presente avviso e all'assunzione dei vincitori.