Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Al concorso sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, lettera b); b) eta' non inferiore ai 18 anni; c) idoneita' fisica all'espletamento dei compiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66/1999; d) godimento dei diritti politici; e) titolo di studio: diploma di scuola media superiore, salvo quanto previsto dal successivo art. 5; f) ottima conoscenza della lingua inglese; g) disponibilita' a viaggiare, ad effettuare turni di reperibilita' anche nei giorni festivi ed a trascorrere periodi di permanenza fuori sede, anche all'estero, per periodi prolungati; h) indipendenza di giudizio; i) disponibilita' al lavoro in condizioni disagiate, di forte stress psichico ed al coordinamento di gruppi di lavoro. 2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti generali: a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; b) gli stessi requisiti, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, previsti per i cittadini della Repubblica; c) buona conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4. 3. Non possono partecipare alla selezione: a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) coloro ai quali sia stata inflitta una sanzione penale per reati non colposi o amministrativa a seguito di infrazioni di volo o connesse con l'esercizio dell'attivita' di volo. 4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Agenzia puo' disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' disposta con deliberazione motivata del Collegio. 5. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.