Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Al  concorso  sono  ammessi  coloro  che sono in possesso dei
seguenti requisiti generali:
      a) cittadinanza  italiana,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 2, lettera b);
      b) eta' non inferiore ai 18 anni;
      c) idoneita'   fisica   all'espletamento  dei  compiti  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 66/1999;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) titolo  di  studio: diploma di scuola media superiore, salvo
quanto previsto dal successivo art. 5;
      f) ottima conoscenza della lingua inglese;
      g) disponibilita'   a   viaggiare,   ad   effettuare  turni  di
reperibilita'  anche  nei  giorni festivi ed a trascorrere periodi di
permanenza fuori sede, anche all'estero, per periodi prolungati;
      h) indipendenza di giudizio;
      i) disponibilita'  al  lavoro in condizioni disagiate, di forte
stress psichico ed al coordinamento di gruppi di lavoro.
    2.  I  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti generali:
      a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      b) gli  stessi  requisiti,  fatta  eccezione per la titolarita'
della   cittadinanza   italiana,   previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica;
      c) buona  conoscenza  della lingua italiana; l'accertamento del
possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice
di cui al successivo art. 4.
    3. Non possono partecipare alla selezione:
      a) coloro  che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato politico
attivo  e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      b) coloro  ai  quali sia stata inflitta una sanzione penale per
reati  non colposi o amministrativa a seguito di infrazioni di volo o
connesse con l'esercizio dell'attivita' di volo.
    4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Agenzia
puo'  disporre,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del decreto del
Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in qualunque fase
della  procedura selettiva, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti  prescritti.  L'esclusione  e'  disposta  con deliberazione
motivata del Collegio.
    5.  I  requisiti per l'ammissione devono essere posseduti, a pena
di  esclusione  dalla  selezione,  alla  data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda.