Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    1.  Con  successiva  deliberazione del Collegio sara' nominata la
commissione  esaminatrice,  composta da un consigliere di Stato, o da
un  magistrato, o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o
da  un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente, e
da  due esperti nelle materie oggetto del concorso (uno di ingegneria
aeronautica  e  l'altro  di pilotaggio di aeromobili). La commissione
sara'  integrata  da  un  membro  per la valutazione della conoscenza
della  lingua  inglese  e  da  un  membro  per  la  valutazione delle
caratteristiche attitudinali.
    2.  Le  funzioni  di  segretario saranno svolte da un funzionario
della pubblica amministrazione.
    3.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun candidato il punteggio in base ai titoli di cui al successivo
art. 5   ed   a   sottoporre   i  candidati  collocati  nell'apposita
graduatoria  con un punteggio minimo di 30/100 al colloquio di cui al
successivo art. 6.