Art. 4. Commissione esaminatrice 1. Con successiva deliberazione del Collegio sara' nominata la commissione esaminatrice, composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato, o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso (uno di ingegneria aeronautica e l'altro di pilotaggio di aeromobili). La commissione sara' integrata da un membro per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e da un membro per la valutazione delle caratteristiche attitudinali. 2. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della pubblica amministrazione. 3. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun candidato il punteggio in base ai titoli di cui al successivo art. 5 ed a sottoporre i candidati collocati nell'apposita graduatoria con un punteggio minimo di 30/100 al colloquio di cui al successivo art. 6.