Art. 8. Graduatoria di merito 1. Al termine dei lavori, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5 e nel colloquio di cui all'art. 6. 2. La graduatoria di merito della selezione sara' approvata con deliberazione del Collegio dell'Agenzia e saranno dichiarati, nei limiti dei posti messi a selezione, i vincitori.