Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    1. Al termine dei lavori, la commissione esaminatrice formera' la
graduatoria   di   merito  sulla  base  della  votazione  complessiva
riportata  da  ciascun  candidato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 5 e nel colloquio di cui all'art. 6.
    2.  La  graduatoria di merito della selezione sara' approvata con
deliberazione  del  Collegio  dell'Agenzia  e saranno dichiarati, nei
limiti dei posti messi a selezione, i vincitori.