Art. 5.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
    Il corso ha inizio al termine delle iscrizioni.
    In  caso  di  rinuncia  di  un  avente  diritto  entro  due  mesi
dall'inizio  del  corso,  subentra  altro  candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
    Nel  caso in cui il candidato risulti collocato in posto utile in
piu' graduatorie, dovra' optare per un solo corso di Dottorato.
    I  cittadini  extracomunitari,  che  abbiano superato le prove di
esame  per  l'ammissione  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  in
sovrannumero  senza  borsa  di  studio, qualora non configurino tra i
vincitori di borsa di studio.
    I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame  per  l'ammissione  ai  corsi  di Dottorato sono ammessi, senza
borsa di studio, in sovrannumero.