Art. 5. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. Il corso ha inizio al termine delle iscrizioni. In caso di rinuncia di un avente diritto entro due mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il candidato risulti collocato in posto utile in piu' graduatorie, dovra' optare per un solo corso di Dottorato. I cittadini extracomunitari, che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione sono ammessi al corso di dottorato in sovrannumero senza borsa di studio, qualora non configurino tra i vincitori di borsa di studio. I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione ai corsi di Dottorato sono ammessi, senza borsa di studio, in sovrannumero.