Art. 9.


                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di ricerca verra' conferito all'atto del
superamento  dell'esame  finale  e  potra'  essere  ripetuto una sola
volta.  Tale  esame  si  svolge  sulla  base  di  un colloquio con il
dottorando, avente per tema la sua tesi.
    Le  Commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.