Art. 9. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito all'atto del superamento dell'esame finale e potra' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il dottorando, avente per tema la sua tesi. Le Commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento di Ateneo.