Art. 10.

                   Assunzione in prova - Decadenza

    I  vincitori  del  concorso  che  risulteranno  in  possesso  dei
requisiti  prescritti,  conseguiranno  il  diritto  all'assunzione in
prova.
    Per  tutte le posizioni l'inquadramento nei livelli professionali
ed   il  trattamento  economico  saranno  determinati  dal  direttore
generale  od  organo  all'uopo delegato, con le modalita' e i criteri
stabiliti  dai  vigenti regolamenti per l'assunzione di personale; il
livello  di  inquadramento,  comunque, non potra' essere inferiore al
nono  ad  eccezione  della  posizione  1 di cui all'allegato 3 per la
quale il livello minimo di inquadramento sara' l'ottavo.
    L'assunzione  definitiva  e'  subordinata al compimento con esito
positivo del prescritto periodo di prova.
    L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in alcun modo
condizionata.
    I  vincitori  del  concorso  che,  senza giustificato motivo, non
assumeranno  servizio  entro  il  termine  stabilito  decadranno  dal
diritto all'assunzione.