Art. 10. Assunzione in prova - Decadenza I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, conseguiranno il diritto all'assunzione in prova. Per tutte le posizioni l'inquadramento nei livelli professionali ed il trattamento economico saranno determinati dal direttore generale od organo all'uopo delegato, con le modalita' e i criteri stabiliti dai vigenti regolamenti per l'assunzione di personale; il livello di inquadramento, comunque, non potra' essere inferiore al nono ad eccezione della posizione 1 di cui all'allegato 3 per la quale il livello minimo di inquadramento sara' l'ottavo. L'assunzione definitiva e' subordinata al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio entro il termine stabilito decadranno dal diritto all'assunzione.