Art. 13.

                    Assunzione concorrenti idonei

    L'ENEA, nel caso che i posti messi a concorso restino vacanti per
rinuncia o decadenza dei vincitori si riserva la facolta', secondo il
proprio   insindacabile   apprezzamento,   di   coprirli   con  altri
concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  delle  graduatorie  entro  il
termine  di  ventiquattro  mesi  dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  di cui al precedente art. 7, ultimo
comma.