Art. 7. Formazione della graduatoria La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito per ciascuna posizione secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio. A parita' di votazione complessiva verra' data la preferenza al candidato piu' giovane di eta'. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate sulla base del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. I candidati in possesso alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza stabiliti per le assunzioni da disposizioni di legge vincolanti per l'Ente, dovranno comprovare il possesso dei predetti titoli all'atto dell'esame colloquio mediante idonea certificazione, redatta nelle forme di legge; dovranno altresi' specificare per iscritto le disposizioni da cui discende il diritto per l'applicazione dei relativi benefici. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, saranno approvate dal direttore generale dell'ENEA riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'assunzione. Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul notiziario dell'ENEA "Energia e innovazione"; di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie decorre il termine per eventuali impugnative.