Art. 7.

                    Formazione della graduatoria

    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito per
ciascuna   posizione   secondo   l'ordine   derivante  dal  punteggio
conseguito   dai   candidati   nella   valutazione   dei   titoli   e
nell'esame-colloquio.
    A  parita'  di votazione complessiva verra' data la preferenza al
candidato piu' giovane di eta'.
    Saranno    dichiarati    vincitori,    nei   limiti   dei   posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nelle   graduatorie  di  merito  formate  sulla  base  del  punteggio
riportato  nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio tenuto
conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
    I  candidati  in  possesso  alla  data  di scadenza stabilita per
l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o
preferenza  stabiliti  per  le  assunzioni  da  disposizioni di legge
vincolanti  per  l'Ente, dovranno comprovare il possesso dei predetti
titoli  all'atto dell'esame colloquio mediante idonea certificazione,
redatta  nelle  forme  di  legge;  dovranno  altresi' specificare per
iscritto   le   disposizioni   da   cui   discende   il  diritto  per
l'applicazione dei relativi benefici.
    Le  graduatorie  di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso,   saranno   approvate   dal  direttore  generale  dell'ENEA
riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento del concorso e sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti  prescritti  per  la
partecipazione al concorso e per l'assunzione.
    Le  graduatorie  definitive  saranno  pubblicate  sul  notiziario
dell'ENEA  "Energia e innovazione"; di tale pubblicazione verra' data
notizia  mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale  "Concorsi  ed  esami".  Dalla  data  di pubblicazione delle
predette graduatorie decorre il termine per eventuali impugnative.