Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Sono valutabili:
      il servizio prestato a tempo indeterminato presso l'Universita'
di  Cagliari  o  altra pubblica amministrazione con una qualifica non
inferiore  alla  sesta  delle  aree  amministrativo-contabile e delle
biblioteche per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6;
      il  servizio  prestato presso l'Universita' di Cagliari a tempo
determinato a seguito della stipula di:
        contratto  di  diritto privato di lavoro subordinato ai sensi
dell'art. 19  del  CCNL  del  comparto  Universita' stipulato in data
21 maggio  1986,  con una qualifica non inferiore alla ex sesta delle
aree funzionali amministrativo-contabile e delle biblioteche per ogni
anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6;
        contratto di lavoro autonomo o para subordinato a prestazione
coordinata   e   continuativa   o   libero   professionale  ai  sensi
dell'art. 58,  comma  5,  del regolamento amministrativo-contabile di
questo Ateneo per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6;
        contratto  di  diritto privato di lavoro subordinato ai sensi
dell'art.  37  della legge regionale n. 4/1992 per ogni anno punti 3,
fino ad un massimo di punti 6;
      i  servizi prestati a tempo determinato si intendono riferiti a
periodi  anche  non  continuativi  cumulabili  fino  ad un massimo di
ventiquattro  mesi e comunque valutabili per frazioni non inferiori a
dodici mesi ciascuna.
    Ai  titoli  valutabili  non  puo'  essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 12.
    La  valutazione  dei  titoli e' effettuata dopo le prove scritte,
prima  della  correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai
titoli deve essere data comunicazione a ciascun candidato prima della
prova orale.