Art. 6. Valutazione dei titoli Sono valutabili: il servizio prestato a tempo indeterminato presso l'Universita' di Cagliari o altra pubblica amministrazione con una qualifica non inferiore alla sesta delle aree amministrativo-contabile e delle biblioteche per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6; il servizio prestato presso l'Universita' di Cagliari a tempo determinato a seguito della stipula di: contratto di diritto privato di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 19 del CCNL del comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1986, con una qualifica non inferiore alla ex sesta delle aree funzionali amministrativo-contabile e delle biblioteche per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6; contratto di lavoro autonomo o para subordinato a prestazione coordinata e continuativa o libero professionale ai sensi dell'art. 58, comma 5, del regolamento amministrativo-contabile di questo Ateneo per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6; contratto di diritto privato di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 4/1992 per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6; i servizi prestati a tempo determinato si intendono riferiti a periodi anche non continuativi cumulabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi e comunque valutabili per frazioni non inferiori a dodici mesi ciascuna. Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 12. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte, prima della correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai titoli deve essere data comunicazione a ciascun candidato prima della prova orale.