Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    La   commissione   giudicatrice   provvedera'   a   formulare  la
graduatoria generale di merito sulla base dei risultati degli esami e
della valutazione dei titoli.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei  requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto rettorale ed
e'  pubblicata  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di
Cagliari.
    Di  tale  pubblicazione  e' data notizia mediante avviso inserito
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana dalla data di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per eventuali
impugnative.
    Qualora  fra  i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a
piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di posti, si
tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.