Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito Il vincitore del concorso sara' assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, area biblioteche, posizione economica D1, e assegnato a prestare servizio presso questa Universita'. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, la seguente documentazione: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante: a) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso con la data ed il luogo del conseguimento; b) la data ed il luogo di nascita; c) la cittadinanza posseduta italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; d) il godimento dei diritti politici (con l'indicazione che il requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di concorso); e) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti; f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 2) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, ed, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa; 3) certificato di idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre essere conforme alle leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidita' non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' comparabile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente al possesso del titolo di studio nonche' allo stato di servizio civile aggiornato con l'indicazione della retribuzione goduta. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati stessi e debbono essere, altresi', legalizzati dalle competenti autorita' consolati italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.