Art. 5. Esame di ammissione Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60. Il candidato dovra' inoltre dimostrare una buona conoscenza di una lingua straniera secondo le indicazioni contenute nell'art. 15. I candidati stranieri dovranno anche dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Le date delle prove sono elencate all'art. 15. Nello stesso articolo sono contenute eventuali indicazioni relative agli argomenti sui quali vertera' l'esame. L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del collegio dei docenti Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera postale; e) porto d'armi.