Art. 5.

                         Esame di ammissione

    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
    Il  candidato  dovra'  inoltre dimostrare una buona conoscenza di
una lingua straniera secondo le indicazioni contenute nell'art. 15.
    I  candidati  stranieri  dovranno  anche  dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Le  date  delle  prove  sono  elencate  all'art. 15. Nello stesso
articolo sono contenute eventuali indicazioni relative agli argomenti
sui quali vertera' l'esame.
    L'esame  di  ammissione  puo'  essere  sostenuto  anche in lingua
straniera,  su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      a) carta d'identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto;
      d) tessera postale;
      e) porto d'armi.