Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del  collegio  dei  docenti.  Essa  sara'  composta da tre docenti di
ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e  private  di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel
caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,  e'  affisso,  nel medesimo giorno, nella sede di esame.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di  pari merito prevale la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modifiche.
    Le  graduatoria  sara'  resa  pubblica  entro il 18 dicembre 2000
esclusivamente nei seguenti modi:
      affissione all'albo ufficiale dell'Universita';
      affissione all'albo del servizio formazione post-lauream;
      pubblicazione   sul  sito  internet:  http://www.unipd.it/ammi/
dottorati.html
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.