Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nella sede di esame. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modifiche. Le graduatoria sara' resa pubblica entro il 18 dicembre 2000 esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo ufficiale dell'Universita'; affissione all'albo del servizio formazione post-lauream; pubblicazione sul sito internet: http://www.unipd.it/ammi/ dottorati.html Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.