Art. 8.

                             Iscrizione

    Il  concorrente  risultato  vincitore  dovra'  presentare  o  far
pervenire,  tramite  servizio  postale  o fax, al servizio formazione
post-lauream,  via  del  Portello, 25 - Padova (in caso di spedizione
via  posta  la  documentazione  dovra' essere indirizzata a: Servizio
formazione post-lauream, via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova, e sulla
busta  dovra'  essere  chiaramente riportata la dicitura: "Domanda di
iscrizione  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca"), entro il termine
perentorio  del  22 dicembre 2000, la sottoelencata documentazione in
carta libera:
      domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
      fotocopia di un documento di identita' non scaduto;
      fotocopia del versamento previsto dall'art. 11.
    Non  si  terra' conto delle domande di iscrizione pervenute oltre
il termine, anche se spedite prima, se non sono state inoltrate entro
la scadenza a mezzo fax.
    Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
      di  non  essere  iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
      di  non  essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne, o interromperne, in
caso  di  scuole  mediche  disciplinate  dal  decreto  legislativo n.
257/1991, la frequenza prima dell'inizio del corso;
      di  avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio per un corso di dottorato;
      di  impegnarsi  a  richiedere  al  collegio docenti del proprio
corso  di  dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere  al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. (Si ricorda
che  il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della borsa di studio, ove ne ricorrano le condizioni. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza);
      qualora divenga assegnatario della borsa di studio:
        di  non  cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
        di  essere  a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo  di  una annualita' di borsa e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito;
        di  impegnarsi  a restituire le mensilita' di borsa di studio
percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite
di reddito.