Art. 9. Subentri Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e il posto vacante sara' assegnato ad altro aspirante, secondo l'ordine della graduatoria. I candidati risultati idonei che desiderano subentrare nei posti vacanti dovranno presentare la domanda di subentro, senza procedere al versamento dei contributi, al servizio formazione post-lauream entro il termine perentorio del 3 gennaio 2001.