Art. 9.

                              Subentri

    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione  entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno
considerati    rinunciatari   e   coloro   che   avranno   rilasciato
dichiarazioni  mendaci saranno dichiarati decaduti e il posto vacante
sara'   assegnato   ad   altro   aspirante,  secondo  l'ordine  della
graduatoria.
    I  candidati risultati idonei che desiderano subentrare nei posti
vacanti  dovranno  presentare la domanda di subentro, senza procedere
al  versamento  dei  contributi,  al servizio formazione post-lauream
entro il termine perentorio del 3 gennaio 2001.