Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 5 della deliberazione consiliare n. 126 del 4 maggio 1999, alla stregua del testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 3, sub e), del decreto legislativo n. 29/1993 e agli articoli 22, comma 3, sub e) e 45, comma 11, del decreto legislativo n. 80/1998.