Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata  dal  consiglio di
amministrazione  ai  sensi dell'art. 5 della deliberazione consiliare
n. 126  del  4 maggio  1999,  alla  stregua  del testo aggiornato del
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 487  del  9 maggio  1994,  nel  rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 36,  comma  3,  sub e), del decreto legislativo n. 29/1993 e
agli  articoli  22,  comma  3,  sub  e)  e  45, comma 11, del decreto
legislativo n. 80/1998.