Art. 6. Idoneita' e formazione della graduatoria di merito Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice disporra' di 30 punti. Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 punti su 30. Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione della votazione riportata in ciascuna prova scritta. Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato la votazione di almeno 21 punti su 30. Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verra' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La votazione complessiva sara' costituita dalla somma delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del concorso, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati.