Art. 6.

         Idoneita' e formazione della graduatoria di merito

    Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  scritta la commissione
esaminatrice disporra' di 30 punti.
    Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno
riportato  in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 punti
su 30.
    Ai  candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verra'
data  comunicazione  della  votazione  riportata  in  ciascuna  prova
scritta.
    Saranno  considerati  idonei  i  candidati  che nella prova orale
avranno riportato la votazione di almeno 21 punti su 30.
    Al   termine   di  ogni  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  formera'  l'elenco dei candidati esaminati
con  l'indicazione  della  votazione  da  ciascuno  riportata;  detto
elenco,   sottoscritto   dal   presidente   e  dal  segretario  della
commissione,  verra'  affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
di esame.
    La  votazione  complessiva  sara'  costituita  dalla  somma delle
votazioni riportate nelle singole prove d'esame.
    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del
concorso,  secondo  l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai
candidati.