Art. 9.

                  Nomina ed assunzione in servizio

    La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori sara'
disposta  con  riserva di accertamento del possesso dei requisiti per
l'ammissione all'impiego prescritti dall'art. 2 del presente bando.
    Sara'   annullata  la  nomina  conferita  ai  candidati  nei  cui
confronti  venga  successivamente accertata la mancanza di taluno dei
requisiti di cui sopra.
    I  candidati  nominati  in  prova che, nel termine stabilito, non
assumano  servizio saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Nel caso
di  rinuncia  o  di  decadenza  dalla  nomina di candidati vincitori,
l'amministrazione potra' procedere ad altrettante nomine di candidati
secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
    Per  esigenze  di  servizio l'Istituto si riserva la facolta', in
caso di esaurimento di una o piu' graduatoria regionale, di procedere
alla  formazione  di una graduatoria unica nazionale secondo l'ordine
generale  di  merito risultante dalla votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza delle norme vigenti in materia
di  preferenza e precedenza, allo scopo di destinare i candidati, ove
accettino,  a  sedi  diverse  da quelle per le quali gli stessi hanno
concorso.
    Le  graduatorie  saranno  pubblicate nel Bollettino ufficiale del
personale;  di  tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella   Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale.  Le  graduatorie
rimangono   efficaci   per   un   termine   di  diciotto  mesi  dalla
pubblicazione  dell'avviso.  Non  si  da'  luogo  a  dichiarazione di
idoneita' al concorso.
    I  candidati  nominati dovranno prestare servizio di prova per la
durata di sei mesi.
    Il   rapporto   d'impiego   e'  disciplinato  dalle  disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali concernenti il personale di
ruolo dell'INPS.
    Ai candidati immessi in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il personale dell'Istituto per l'area
C, posizione economica C3, profilo area informatica.
    I  dipendenti  assunti,  salva  la  possibilita' di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e in
tale  periodo  non  possono essere comandati o distaccati presso sedi
con  dotazioni  organiche  complete.  In  ogni  caso, non puo' essere
attivato  alcun  comando  o distacco nel caso in cui la sede di prima
destinazione  abbia  posti  vacanti  nella  dotazione  organica della
qualifica posseduta.