Art. 9. Nomina ed assunzione in servizio La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori sara' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti dall'art. 2 del presente bando. Sara' annullata la nomina conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei requisiti di cui sopra. I candidati nominati in prova che, nel termine stabilito, non assumano servizio saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'amministrazione potra' procedere ad altrettante nomine di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. Per esigenze di servizio l'Istituto si riserva la facolta', in caso di esaurimento di una o piu' graduatoria regionale, di procedere alla formazione di una graduatoria unica nazionale secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, a sedi diverse da quelle per le quali gli stessi hanno concorso. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale; di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla pubblicazione dell'avviso. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' al concorso. I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi. Il rapporto d'impiego e' disciplinato dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali concernenti il personale di ruolo dell'INPS. Ai candidati immessi in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il personale dell'Istituto per l'area C, posizione economica C3, profilo area informatica. I dipendenti assunti, salva la possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e in tale periodo non possono essere comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso, non puo' essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta.