Art. 11.

                       Obblighi dei dottorandi

    1.  I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.   L'onere   di  provvedere  alla  copertura  assicurativa  per
infortuni  per  l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita'  civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
    3.  I  dottorandi  in  servizio  presso pubbliche amministrazioni
possono   essere   iscritti  a  condizione  che  siano  collocati  in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
    4.  E'  consentito  l'esercizio  di attivita' compatibili, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    5.  Per  tutta  la  durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    6.  Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzioni
verranno  consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli  obblighi  militari  o  che  si trovino nelle condizioni previste
dalla  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204,  e successive modifiche e
integrazioni,  oppure  che  si  trovino  nella condizione di malattia
grave e prolungata.
    7.  Nel  caso  di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando  dal corso. In tal caso la revoca della
borsa di studio ha effetto dal mese successivo.
    8.  Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca con sede
amministrativa presso l'I.U.N. e a quelli di cui quest'ultima e' sede
consorziata,    possono   svolgere   limitata   attivita'   didattica
sussidiaria  o  integrativa  nei  corsi  di  laurea  e/o  di diploma,
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti,
secondo le modalita' fissate dal regolamento di Ateneo.