Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    Espletate  le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al    momento    dell'approvazione    della   graduatoria,   richiede
contemporaneamente  a  tutti  i  candidati presenti nella graduatoria
stessa  domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo
invito.
    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
    Solo   agli   effettivi  ammessi  al  corso  viene  richiesta  la
presentazione della documentazione di rito.
    In  caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma
1  del  presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato,
secondo l'ordine della graduatona.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.