Art. 8.

                        Domanda di iscrizione

    I  concorrenti  utilmente inseriti nella graduatoria di merito di
cui   al  precedente  articolo  devono  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno  ricevuto  il  relativo invito, pena la decadenza, domanda di
iscrizione  subordinata  all'ammissione  al  corso  di  dottorato  da
compilarsi   su  apposito  modello  predisposto  dall'amministrazione
universitaria, comprensiva delle seguenti autocertificazioni relative
al possesso:
      della cittadinanza;
      del diploma di laurea;
      e contenente le seguenti dichiarazioni:
        a) di  non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi
ad  altro  corso  di  diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la
durata del corso suindicato;
        b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
        c) di  avere/non  avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
        d) di  volersi/non  volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio  dei  docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
        e) di  essere/non  essere  in  servizio  presso  una pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
        f) di  impegnarsi,  qualora  intraprenda  attivita'  esterne,
occasionali    e    di    breve   durata,   a   darne   comunicazione
all'amministrazione  universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si  esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di  dottorato  e  gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non  devono  in  alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
        g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita  tranne  che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
        h) i  portatori  di handicap con invalidita' pari o superiore
al  66%  dichiareranno  il  loro  status  al  fine  dell'esonero  dal
pagamento del contributo.
    Per  abbreviare  l'iter  del  procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione,  delle  dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia  del  certificato  di  laurea  posseduto,  come  previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
    I  candidati  ammessi  al corso devono presentare o far pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
      fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      due  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4\times 4,5),
firmate a tergo;
      ricevuta  del  versamento  della  prima rata del contributo per
l'accesso  e la frequenza ai corsi, pari a L. 607.000, da effettuarsi
sul   conto   corrente   postale  n. 20137816  intestato  a  Istituto
Universitario   Navale  -  Napoli,  entrate  non  codificate  (codice
versamento  8002)  (solo  da  parte di coloro che non usufruiscono di
borsa di studio).
    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione  entro i termini perentori sopracitati saranno considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno  dichiarati  decaduti  e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva  comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.