Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di   dottorato   al   precedente   art. 1,  pari  ad  un  importo  di
L. 20.450.000  (assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione  separata)  per  il  primo anno di corso, vengono assegnate,
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione, a
seguito  di  provvedimento  rettorale,  di  un dottorando titolare di
borsa  di  studio,  la borsa stessa sara' revocata per la frazione di
anno seguente alla data della rinuncia o esclusione.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi    di    soggiorno   all'estero   nella   misura   del   50%,
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore del corso.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.