Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Ai  titoli  verranno riservati complessivamente 10 punti che sono
cosi' ripartiti:
      1) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3;
        per  ogni  anno  (o  frazione superiore a mesi 6) di servizio
prestato  presso  una  pubblica  amministrazione o Azienda privata di
livello nazionale: punti 1;
      2) titolo di studio: fino ad un massimo di punti 4;
        diploma  di  laurea con votazione compresa tra 105 e 107/110:
punti 1;
        diploma  di  laurea con votazione compresa tra 108 e 109/110:
punti 2;
        diploma di laurea con votazione di 110/110 punti: punti 3;
        diploma di laurea con votazione di 110 e lode/110: punti 4;
      3) altri titoli: fino ad un massimo di punti 3;
        specializzazioni  attinenti  al  ruolo  da ricoprire: punti 1
(per ogni titolo posseduto);
        master  attinenti  al  ruolo  da ricoprire: punti 1 (per ogni
titolo posseduto);
        stages  attinenti  al  ruolo  da ricoprire: punti 1 (per ogni
titolo posseduto).
    Ai  titoli  valutabili  non  puo'  essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 10.
    La  valutazione  dei  titoli e' effettuata dopo le prove scritte,
prima  della  correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai
titoli deve essere data comunicazione a ciascun candidato prima della
prova orale.