Art. 6. Valutazione dei titoli Ai titoli verranno riservati complessivamente 10 punti che sono cosi' ripartiti: 1) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3; per ogni anno (o frazione superiore a mesi 6) di servizio prestato presso una pubblica amministrazione o Azienda privata di livello nazionale: punti 1; 2) titolo di studio: fino ad un massimo di punti 4; diploma di laurea con votazione compresa tra 105 e 107/110: punti 1; diploma di laurea con votazione compresa tra 108 e 109/110: punti 2; diploma di laurea con votazione di 110/110 punti: punti 3; diploma di laurea con votazione di 110 e lode/110: punti 4; 3) altri titoli: fino ad un massimo di punti 3; specializzazioni attinenti al ruolo da ricoprire: punti 1 (per ogni titolo posseduto); master attinenti al ruolo da ricoprire: punti 1 (per ogni titolo posseduto); stages attinenti al ruolo da ricoprire: punti 1 (per ogni titolo posseduto). Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte, prima della correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai titoli deve essere data comunicazione a ciascun candidato prima della prova orale.