Art. 8. Approvazione della graduatoria La commissione giudicatrice provvedera' a formulare la graduatoria generale di merito sulla base dei risultati degli esami e della valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto rettorale ed e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Cagliari, sito presso il rettorato, via Universita' n. 40. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.