IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni e integrazioni relative alla normativa concorsuale del personale non docente dell'Universita' in relazione ai profili indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la parte II del decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, concernente integrazioni e modificazioni alla normativa concorsuale per il reclutamento del personale non docente delle universita' di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 23 gennaio 1991, n. 21; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 29 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 448; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000; Visti in particolare gli articoli 55 e 57, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto; Visto il regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, emanato da questa Universita' con decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998; Viste le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 giugno 1999 in merito all'approvazione del piano triennale delle assunzioni di personale tecnico-amministrativo; Considerato che il piano triennale prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di funzionario amministrativo per le esigenze dell'ufficio affari internazionali corrispondente alla categoria D - area amministrativa-gestionale, del nuovo contratto nazionale del comparto universita'; Vista la contrattazione integrativa di Ateneo - seduta del 9 giugno 2000 - con la quale sono state determinate le aliquote dei posti di personale non docente di cui all'art. 1 del regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, sopracitato; Considerato che al termine delle procedure di mobilita' interna disposte ai sensi degli articoli 1 e 32 del gia' citato regolamento adottato da questo Ateneo, il posto di cui trattasi non e' stato ricoperto; Viste le decisioni assunte dai competenti organi in merito alla copertura finanziaria del posto suddetto; Nelle more dell'adozione dei relativi regolamenti d'Ateneo; Decreta: Art. 1. Concorso e numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario amministrativo corrispondente alla categoria D - area amministrativa-gestionale - posizione economica D1, del nuovo contratto nazionale del comparto universita', per le esigenze dell'ufficio affari internazionali dell'Universita' degli studi della Tuscia. Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.