Art. 4. Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 9 del regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, emanato con decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6 e 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. La commissione e' tenuta a concludere la procedura concorsuale secondo i termini stabiliti dal quinto comma dell'art. 10 del sopracitato regolamento. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.