Art. 4.

        Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa

    La  commissione  esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 9
del  regolamento  interno  per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla
mobilita'  del personale, emanato con decreto rettorale n. 416/98 del
27 maggio 1998, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6 e 29
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
    La  commissione  e'  tenuta a concludere la procedura concorsuale
secondo  i  termini  stabiliti  dal  quinto  comma  dell'art. 10  del
sopracitato regolamento.
    La  commissione  esaminatrice,  alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare  nei  relativi  verbali  al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
    La commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale  determina  i  quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle
materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.