Art. 7. Approvazione della graduatoria La commissione nel redigere i verbali delle operazioni concorsuali e nella formazione della graduatoria di merito si atterra' alle disposizioni di cui all'art. 14 del regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi emanato con decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998. Con successivo provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del presente bando, tale graduatoria, unitamente a quella dei vincitori del concorso sara' approvata e resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Di quest'ultimo adempimento sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative.