Art. 8.

              Assunzione in servizio e periodo di prova

    Il   candidato   dichiarato  vincitore  sara'  invitato  a  mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, a stipulare un contratto di
lavoro  subordinato  di  diritto  privato  a  tempo indeterminato con
l'Universita'  degli  studi  della Tuscia di Viterbo entro il termine
previsto  dalla  nota  d'invito. Decorso tale termine, fatta salva la
possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di  comprovato  e  giustificato  impedimento,  non  si da' luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro  del  comparto  Universita'  nel tempo vigenti, dalle norme di
legge  concernenti  i  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto   compatibili   con   la   natura   ed  i  fini  istituzionali
dell'Universita', nonche', dalle norme comunitarie in materia.
    E'  in  ogni  caso  condizione  risolutiva  del  contratto, senza
obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
    Il  dipendente assunto verra' inquadrato nella categoria D - area
amministrativa-gestionale - posizione economica D1.
    Il  trattamento  economico  sara'  quello  previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
    Il  dipendente  assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
    Decorsa  la  meta'  del  suddetto  periodo di prova, nel restante
periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dal contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   o  dalle  norme  modificative,
integrative  e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della    comunicazione    alla    controparte.   Il   recesso   della
amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    Per  la  restante  disciplina  si  rinvia  al  vigente  contratto
collettivo di lavoro.