Art. 9. Presentazione dei documenti Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro il candidato vincitore dovra' presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la seguente documentazione: 1) certificato medico, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in caso di presenza di qualche imperfezione, questa dovra' essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che la stessa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro. Se appartenente alle categorie protette dovra' inoltre produrre la dichiarazione legalizzata rilasciata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagm di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza e godimento dei diritti politici, con l'indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del bando; c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1); f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa. Il vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione. A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il certificato medico, la dichiarazione di cui al punto 2) per quanto riguarda il titolo di studio ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito. Per i dipendenti di questo Ateneo valgono le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto rettorale 951 del 27 luglio 2000. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462, gli indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti nel presente articolo purche' presentino il certificato di poverta', ovvero risulti dai documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato dall'Universita' in caso di comprovato impedimento, scaduto inutilmente il suddetto termine, non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. L'amministrazione, nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti, provvedera' ad invitare gli interessati a regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili.