Art. 3. Presentazione delle domande: termini e modalita' Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inoltrate per posta, a mezzo di raccomanda a.r. o consegnate a mano presso la Direzione generale - Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane, Ufficio acquisizione e gestione risorse - via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile purche' spedite entro il termine indicato; a tal fine fara' fede il timbro apposto sul relativo plico dall'ufficio postale accettante. Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato (all. 1), gli aspiranti dovranno indicare: i titoli di carriera di cui si chiede la valutazione; la regione per la quale intendono partecipare. Non e' consentito indicare piu' di una regione od ometterne l'indicazione, a pena di esclusione dalla selezione; l'indirizzo del proprio domicilio privato presso il quale potranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione, con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo; Alla domanda dovranno essere allegati: il curriculum professionale. Esso e' finalizzato a dimostrare la progressiva acquisizione e lo sviluppo di capacita' e conoscenze professionali e organizzativo-direzionali in funzione dell'incarico da conferire. Al fini della relativa documentazione il candidato presentera', relativamente agli ultimi cinque anni, tutti quei documenti e titoli di attivita' professionale e direzionale, scientifici ed accademici, di studio, formativi e di carriera, nonche' le pubblicazioni scientifiche, che riterra' opportuno ai fini della valutazione di merito; la certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale dei medici; originale o copia autenticata del titolo di studio attestante la specializzazione in medicina legale, a equipollente o affine. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Non e' ammesso riferimento a documenti agli atti di questo Istituto presentati ad altro titolo. L'autocertificazione e' ammessa soltanto per comprovare i requisiti per l'ammissione, non e' ammessa in sostituzione dei titoli che possono essere oggetto di valutazione di merito o per l'autenticazione degli stessi. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge n. 15/1968.