Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La   commissione   esaminatrice,   nominata   dal   Consiglio  di
amministrazione dell'Istituto, sara' cosi' composta:
      il direttore generale o un dirigente generale dell'Istituto con
funzioni di presidente;
      il coordinatore generale medico legale;
      un docente universitario della branca di medicina legale;
      un   funzionario   amministrativo,  di  livello  non  inferiore
all'ottavo, con funzioni di segretario.
    La   commissione   prima  di  procedere  al  colloquio  previsto,
valutera'  i  titoli ed il curriculum presentato da ciascun candidato
ammesso  alla  selezione.  Al  termine  del colloquio, la commissione
attribuira'  all'interessato  un  punteggio  che,  tenuto conto delle
specificita'  dell'incarico  da  svolgere, entrera' a far parte della
valutazione complessiva dell'interessato medesimo.