Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sara' cosi' composta: il direttore generale o un dirigente generale dell'Istituto con funzioni di presidente; il coordinatore generale medico legale; un docente universitario della branca di medicina legale; un funzionario amministrativo, di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. La commissione prima di procedere al colloquio previsto, valutera' i titoli ed il curriculum presentato da ciascun candidato ammesso alla selezione. Al termine del colloquio, la commissione attribuira' all'interessato un punteggio che, tenuto conto delle specificita' dell'incarico da svolgere, entrera' a far parte della valutazione complessiva dell'interessato medesimo.