Art. 7. Conferimento degli incarichi La graduatoria di merito di cui all'art. 6 sara' sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, procedera' all'approvazione della stessa. Qualora in detta graduatoria abbiano a verificarsi casi di parita' di punteggio, la preferenza sara' attribuita al sanitario con maggiore anzianita' di servizio e, in caso di ulteriore parita' - esclusivamente come criterio residuale - al sanitario di maggiore eta' anagrafica. I candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti che saranno richiesti. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto all'atto dell'ammissione in servizio. Per i candidati in servizio presso l'Istituto si prescinde dall'accertamento di cui sopra. Al conferimento degli incarichi procedera', successivamente, il Direttore generale, secondo l'ordine determinato nella stessa graduatoria. Perche' i candidati possano conseguire l'incarico e' necessario che gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando. Sara' annullato l'incarico conferito ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei requisiti di cui e' cenno. I candidati nominati che, nel termine stabilito, non assumano servizio saranno dichiarati decaduti dall'incarico. Nel caso di rinuncia o di decadenza dall'incarico, l'amministrazione potra' procedere ad altrettante nomine di candidati secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le graduatorie saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del personale; di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla pubblicazione dell'avviso. Per l'eventualita' che in detto periodo si dovessero verificare l'esaurimento di una graduatoria regionale ovvero la disponibilita' di incarichi non indicati all'art. 1, l'Istituto si riserva la facolta' di procedere alla formazione di una graduatoria unica nazionale secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza del criterio di cui al precedente art. 7, secondo comma, nei casi di parita' di punteggio, allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, a regioni diverse da quelle per le quali gli stessi hanno concorso. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' alla selezione.