Art. 7.

                    Conferimento degli incarichi

    La  graduatoria  di  merito di cui all'art. 6 sara' sottoposta al
Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, riconosciuta la
regolarita'   del  procedimento,  procedera'  all'approvazione  della
stessa.
    Qualora  in  detta  graduatoria  abbiano  a  verificarsi  casi di
parita'  di  punteggio,  la  preferenza sara' attribuita al sanitario
con maggiore anzianita' di servizio e, in caso di ulteriore parita' -
esclusivamente  come  criterio  residuale  - al sanitario di maggiore
eta' anagrafica.
    I  candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria,
ai  fini  dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione  all'impiego  dovranno  presentare  o far pervenire, nel
termine  perentorio  fissato  nell'apposito  invito,  i documenti che
saranno richiesti.
    Ai    fini   dell'accertamento   del   possesso   del   requisito
dell'idoneita'  fisica  all'impiego,  i  candidati  nominati  saranno
sottoposti   a  visita  medica  da  sanitari  dell'Istituto  all'atto
dell'ammissione in servizio.
    Per  i  candidati  in  servizio  presso  l'Istituto  si prescinde
dall'accertamento di cui sopra.
    Al  conferimento  degli incarichi procedera', successivamente, il
Direttore   generale,   secondo  l'ordine  determinato  nella  stessa
graduatoria.
    Perche'  i  candidati possano conseguire l'incarico e' necessario
che  gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
presente bando.
    Sara'   annullato  l'incarico  conferito  ai  candidati  nei  cui
confronti  venga  successivamente accertata la mancanza di taluno dei
requisiti  di  cui  e'  cenno.  I candidati nominati che, nel termine
stabilito,   non   assumano   servizio  saranno  dichiarati  decaduti
dall'incarico.
    Nel    caso   di   rinuncia   o   di   decadenza   dall'incarico,
l'amministrazione potra' procedere ad altrettante nomine di candidati
secondo l'ordine della relativa graduatoria.
    Le  graduatorie  saranno  pubblicate nel bollettino ufficiale del
personale;  di  tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella   Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale.  Le  graduatorie
rimangono   efficaci   per   un   termine   di  diciotto  mesi  dalla
pubblicazione dell'avviso.
    Per  l'eventualita'  che in detto periodo si dovessero verificare
l'esaurimento  di  una graduatoria regionale ovvero la disponibilita'
di  incarichi  non  indicati  all'art. 1,  l'Istituto  si  riserva la
facolta'  di  procedere  alla  formazione  di  una  graduatoria unica
nazionale  secondo  l'ordine  generale  di  merito  risultante  dalla
votazione   complessiva   riportata   da   ciascun   candidato,   con
l'osservanza del criterio di cui al precedente art. 7, secondo comma,
nei  casi  di  parita'  di  punteggio,  allo  scopo  di  destinare  i
candidati,  ove  accettino,  a regioni diverse da quelle per le quali
gli stessi hanno concorso.
    Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' alla selezione.