Art. 4. Con successiva delibera del consiglio nazionale di amministrazione sara' nominata la commissione giudicatrice. Tale commissione provvedera' ad attribuire il punteggio a ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed a sottoporre i candidati utilmente collocati nell'apposita graduatoria al colloquio per la valutazione e l'accertamento della professionalita' richiesta, giusto il disposto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.