Art. 4.
    Con    successiva    delibera    del   consiglio   nazionale   di
amministrazione  sara'  nominata  la  commissione  giudicatrice. Tale
commissione   provvedera'   ad  attribuire  il  punteggio  a  ciascun
candidato    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   consiglio   di
amministrazione  ed  a  sottoporre  i  candidati  utilmente collocati
nell'apposita   graduatoria   al   colloquio  per  la  valutazione  e
l'accertamento  della  professionalita' richiesta, giusto il disposto
di  cui  all'art.  7,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.