Art. 5. La graduatoria e' compilata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio di cui al precedente art. 4. Il candidato ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto al trasferimento nei cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'Agenzia. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.