Art. 5.
    La  graduatoria  e'  compilata  secondo il punteggio riportato da
ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio di cui
al precedente art. 4.
    Il candidato ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto
al  trasferimento  nei  cinque giorni successivi al ricevimento della
comunicazione  dell'Agenzia. La mancata o ritardata risposta equivale
a rifiuto.