Art. 6.
    Il  personale  trasferito  e'  collocato  nei ruoli del personale
dell'Agenzia   autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e provinciali. A tale personale, fino all'individuazione dei
comparti di contrattazione di cui all'art. 45 del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
continua  ad  applicarsi  il  trattamento  delle  amministrazioni  di
appartenenza.