Art. 6. Il personale trasferito e' collocato nei ruoli del personale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. A tale personale, fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.