Art. 10. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di L. 1.000.500 (graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi) come di seguito indicato: Classi di reddito equivalente|Contributo --------------------------------------------------------------------- (milioni di lire) |(migliaia di lire) --------------------------------------------------------------------- 0 - 15 |198 (quota fissa) --------------------------------------------------------------------- |198 + 1,95% sul reddito superiore a 15 15 - 30 |milioni --------------------------------------------------------------------- |490,5 + 0,91% sul reddito superiore a 30 - 60 |30 milioni --------------------------------------------------------------------- |763,5 + 0,58% sul reddito superiore a 60 - 90 |60 milioni --------------------------------------------------------------------- |937,5 + 0,21% sul reddito superiore a 90 - 120 |90 milioni --------------------------------------------------------------------- (maggiore) - 120 |1.000,5 I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli inviati dall'amministrazione universitaria.