Art. 10.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza  e'  di  L. 1.000.500  (graduato secondo fasce di
condizione  economica  definite  in  analogia  con tasse e contributi
studenteschi) come di seguito indicato:
Classi di reddito equivalente|Contributo
---------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)            |(migliaia di lire)
---------------------------------------------------------------------
0 - 15                       |198 (quota fissa)
---------------------------------------------------------------------
                             |198 + 1,95% sul reddito superiore a 15
15 - 30                      |milioni
---------------------------------------------------------------------
                             |490,5 + 0,91% sul reddito superiore a
30 - 60                      |30 milioni
---------------------------------------------------------------------
                             |763,5 + 0,58% sul reddito superiore a
60 - 90                      |60 milioni
---------------------------------------------------------------------
                             |937,5 + 0,21% sul reddito superiore a
90 - 120                     |90 milioni
---------------------------------------------------------------------
(maggiore) - 120             |1.000,5
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4,   comma  3,  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
    I  dottorandi  che  non  usufruiscono  delle  borse  previste  al
precedente  comma  per  poter  ottenere la riduzione dell'importo del
contributo   devono   presentare   al   momento   dell'iscrizione  la
documentazione    relativa    al    reddito   sui   modelli   inviati
dall'amministrazione universitaria.