Art. 4. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 le pratiche di ammissione dei candidati stranieri devono essere svolte come segue: per i candidati stranieri non residenti in Italia tramite la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio; per i candidati stranieri residenti in Italia tramite la competente rappresentanza italiana nel Paese di origine o di ultima residenza. Dette rappresentanze dovranno: a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art 2 conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiarare il valore "in loco" indicando gli anni complessivi di scolarita' necessari per il suo conseguimento; b) tradurre eventuali titoli di precedenza di cui alla lettera c) del comma 3, dell'art. 3; c) provvedere alla trasmissione della suddetta documentazione direttamente alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, via San Vitale n. 17, 48100 Ravenna, nel tempo previsto dal comma 1 dell'art. 3. 2. I candidati stranieri cittadini comunitari o appartenenti ai Paesi che hanno aderito alla Unione economica europea, con residenza anagrafica in Italia, possono inviare la domanda direttamente alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, via San Vitale n. 17 - dopo aver tuttavia richiesto ed ottenuto dalle rappresentanze italiane all'estero territorialmente competenti gli atti previsti al precedente comma 2, lettere b) e c) per i documenti da allegare alla domanda stessa. 3. Il possesso del permesso di soggiorno, per i cittadini non comunitari rilasciato dagli organi competenti, e' condizione indispensabile affinche' i candidati stranieri vincitori del concorso possono essere ammessi a frequentare il corso quadriennale, anno scolastico, 2000-2001.