Art. 4.
    1.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dall'art. 3 le pratiche di
ammissione dei candidati stranieri devono essere svolte come segue:
      per  i  candidati  stranieri non residenti in Italia tramite la
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente
per territorio;
      per  i  candidati  stranieri  residenti  in  Italia  tramite la
competente  rappresentanza  italiana nel Paese di origine o di ultima
residenza.
    Dette rappresentanze dovranno:
      a) tradurre  il  titolo  di  studio, di cui alla lettera e) del
comma  1  dell'art 2 conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiarare
il  valore  "in  loco"  indicando  gli anni complessivi di scolarita'
necessari per il suo conseguimento;
      b) tradurre  eventuali titoli di precedenza di cui alla lettera
c) del comma 3, dell'art. 3;
      c) provvedere  alla  trasmissione della suddetta documentazione
direttamente   alla   Soprintendenza   per   i   beni   ambientali  e
architettonici  di  Ravenna, via San Vitale n. 17, 48100 Ravenna, nel
tempo previsto dal comma 1 dell'art. 3.
    2.  I  candidati stranieri cittadini comunitari o appartenenti ai
Paesi  che hanno aderito alla Unione economica europea, con residenza
anagrafica  in  Italia,  possono inviare la domanda direttamente alla
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, via
San  Vitale  n. 17  -  dopo aver tuttavia richiesto ed ottenuto dalle
rappresentanze  italiane  all'estero  territorialmente competenti gli
atti  previsti al precedente comma 2, lettere b) e c) per i documenti
da allegare alla domanda stessa.
    3.  Il  possesso  del  permesso di soggiorno, per i cittadini non
comunitari   rilasciato   dagli   organi  competenti,  e'  condizione
indispensabile affinche' i candidati stranieri vincitori del concorso
possono  essere  ammessi  a  frequentare  il corso quadriennale, anno
scolastico, 2000-2001.