Art. 2. Possono partecipare alla selezione cittadini italiani, in cerca di prima occupazione o disoccupati, residenti nel territorio nazionale, laureati o dottori di ricerca in settori affini all'attivita' connessa con l'assegno o titolo estero equipollente, in possesso, comunque, di un curriculum scientifico professionale che ne certifichi l'idoneita' allo svolgimento di attivita' di ricerca. L'assegno di ricerca non e' cumulabile con altre borse di studio (inclusa la borsa di dottorato) a qualsiasi titolo conferite, ne' con assegni e sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti: 1) cittadinanza italiana; 2) idoneita' fisica alla collaborazione. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della presente procedura selettiva, in base alla normativa vigente; 3) i cittadini soggetti all'obbligo di leva devono dichiarare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. Non possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. I candidati dovranno inoltre effettuare un versamento a favore dell'Universita' di L. 20.000, non restituibile, come partecipazione alle spese concorsuali; il mancato versamento comporta la non ammissione alle prove d'esame.