Art. 2.
    Possono  partecipare  alla selezione cittadini italiani, in cerca
di   prima   occupazione  o  disoccupati,  residenti  nel  territorio
nazionale,   laureati   o   dottori  di  ricerca  in  settori  affini
all'attivita' connessa con l'assegno o titolo estero equipollente, in
possesso, comunque, di un curriculum scientifico professionale che ne
certifichi l'idoneita' allo svolgimento di attivita' di ricerca.
    L'assegno  di ricerca non e' cumulabile con altre borse di studio
(inclusa la borsa di dottorato) a qualsiasi titolo conferite, ne' con
assegni  e  sovvenzioni  di  analoga  natura,  tranne  che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni.
    Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:
      1) cittadinanza italiana;
      2)  idoneita'  fisica alla collaborazione. L'Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della
presente procedura selettiva, in base alla normativa vigente;
      3)  i  cittadini soggetti all'obbligo di leva devono dichiarare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
    Non  possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.
    I  candidati  dovranno  inoltre effettuare un versamento a favore
dell'Universita'  di L. 20.000, non restituibile, come partecipazione
alle  spese  concorsuali;  il  mancato  versamento  comporta  la  non
ammissione alle prove d'esame.