Art. 5.
    L'assegno,   di  cui  al  presente  bando  e'  esente  da  Irpef,
applicandosi  ad  esso  in  materia  fiscale  le  disposizioni di cui
all'art. 4   della   legge  13  agosto  1984,  n. 476,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche',  in materia previdenziale,
quelle  di  cui all'art. 2, commi 2, e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma di
L.  25.000.000  si  intende  comprensiva  di tutti gli oneri a carico
dell'Amministrazione.