Art. 5. L'assegno, di cui al presente bando e' esente da Irpef, applicandosi ad esso in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 2, e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma di L. 25.000.000 si intende comprensiva di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.