Art. 6.
    Il   pagamento   dell'assegno   e'  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Eventuali  spese  di  missione  sono  da  imputarsi sui fondi del
Responsabile del progetto di ricerca. Solo a tal fine l'assegnista e'
equiparato al ricercatore non confermato.
    I  compiti  del  titolare dell'assegno, determinati dal contratto
individuale,  sono  svolti  sotto  la  direzione del responsabile del
progetto,   il  quale  verifichera'  l'attivita'  svolta.  I  compiti
assegnati  devono  prevedere una specifica attivita' di ricerca e non
dovranno essere di mero supporto tecnico. Il titolare dell'assegno e'
tenuto  a  presentare  al  Consiglio della struttura di riferimento i
risultati conclusivi della propria attivita' in un apposito seminario
o nelle forme definite dalla struttura di riferimento.
    L'attivita'  deve  essere  svolta  continuativamente  e  comunque
l'Universita'  dovra'  essere  in  grado  di trasmettere alla regione
Marche  entro  il  31 dicembre  2001 apposite relazioni sulle singole
ricerche,  con  l'attestazione della congruita' delle stesse sotto il
profilo  dei  risultati raggiunti. Nel caso in cui assenze prolungate
del   titolare   dell'assegno  impediscano  il  raggiungimento  degli
obiettivi  richiesti,  puo' essere disposta la conclusione anticipata
dell'assegno,  su  motivato  parere  del Consiglio della struttura di
riferimento, sentito il Tutor.
    Non  costituisce  interruzione  del contratto, e conseguentemente
non va recuperato, un periodo complessivo di assenze giustificate non
superiore a trenta giorni per tutta la durata del contratto.
    Il  titolare  dell'assegno  di  ricerca, che intenda recedere dal
contratto, e' tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Tutor con
almeno  trenta  giorni di preavviso. In caso di recesso con preavviso
l'assegnista  sara'  regolarmente  liquidato  fino  al  momento della
cessazione.  In  caso contrario sara' trattenuta dall'Amministrazione
la quota relativa al mancato preavviso.
    Nei  confronti  del  titolare  di assegno, che dopo aver iniziato
l'attivita'  di  ricerca  non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno,
o  che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.