Art. 10.

                             Esclusioni

    1.  La  direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti   per  la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente
effettivo.