Art. 3.

                      Domande di partecipazione

    1.  La  domanda  di  partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice  e  in  conformita'  all'allegato  A  che  costituisce parte
integrante  del  presente  decreto, deve essere presentata, a pena di
decadenza,  al  comando/ente  di  appartenenza  entro  trenta  giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Alla  domanda  possono essere allegati, ai fini della valutazione
dei titoli di cui al successivo art. 6:
      a)  documenti  attestanti  il riconoscimento di benemerenze non
riportate nella documentazione matricolare;
      b)  ogni  altro titolo o documento ritenuto utile ai fini della
valutazione.
    2.  I  documenti  di  cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
potranno   essere   prodotti   anche  sotto  forma  di  dichiarazioni
sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    3.  La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche'
di   effettuare  controlli,  anche  a  campione,  per  verificare  la
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli
ufficiali, di cui al precedente comma 2.