Art. 3. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e in conformita' all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, deve essere presentata, a pena di decadenza, al comando/ente di appartenenza entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla domanda possono essere allegati, ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6: a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze non riportate nella documentazione matricolare; b) ogni altro titolo o documento ritenuto utile ai fini della valutazione. 2. I documenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), potranno essere prodotti anche sotto forma di dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 3. La direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche' di effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli ufficiali, di cui al precedente comma 2.