Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La commissione valutatrice di cui al precedente art. 5 dovra'
valutare:
      a)  i  titoli  relativi alle qualita' militari e professionali,
desunte dai documenti caratteristici;
      b) ogni altro titolo, ricompensa o benemerenza risultante dalla
documentazione   matricolare   e   caratteristica   o  dai  documenti
presentati dagli ufficiali.
    2.  Per  la  valutazione dei titoli di cui al comma 1, che devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle   domande,   la   commissione   disporra'   di  un  massimo  di
quarantacinque punti, ripartiti nel modo seguente:
      a)  trenta  punti  per  i  titoli di cui al precedente comma 1,
lettera a);
      b)  quindici  punti  per i titoli di cui al precedente comma 1,
lettera b).
    Gli ufficiali che non avranno riportato almeno quindici punti per
i  titoli  relativi alle qualita' militari e professionali, di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
    Ogni componente la commissione valutatrice potra' attribuire, per
ciascuno  dei  complessi  di  titoli  di cui alle lettere a) e b) del
precedente  comma 1, non piu' di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabilito.
    Il  punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara'
costituito  dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente
la commissione.