Art. 6. Valutazione dei titoli 1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 5 dovra' valutare: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali, desunte dai documenti caratteristici; b) ogni altro titolo, ricompensa o benemerenza risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica o dai documenti presentati dagli ufficiali. 2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la commissione disporra' di un massimo di quarantacinque punti, ripartiti nel modo seguente: a) trenta punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera a); b) quindici punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera b). Gli ufficiali che non avranno riportato almeno quindici punti per i titoli relativi alle qualita' militari e professionali, di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei. Ogni componente la commissione valutatrice potra' attribuire, per ciascuno dei complessi di titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, non piu' di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente la commissione.