Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    1.  La graduatoria di merito del concorso, nella quale gli idonei
saranno  distinti  in  base  al  grado rivestito, sara' formata dalla
commissione  aggiungendo  alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun
ufficiale  nella  valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettere a) e b), un punto per ogni anno di servizio prestato
senza demerito in ferma dodecennale.
    2. A parita' di merito, saranno preferiti i candidati in possesso
dei   titoli  preferenziali  previsti  dall'art. 5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni.  A  tal fine i candidati possono allegare alla domanda
di  partecipazione  i  documenti comprovanti il possesso di eventuali
titoli  di preferenza, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
    Tali  titoli  devono  essere  posseduti  alla data del termine di
scadenza  di presentazione delle domande e la relativa documentazione
probatoria    dovra'    pervenire,   unitamente   alla   domanda   di
partecipazione  al  concorso,  con  le modalita' di cui ai precedenti
articoli 3 e 4 del presente decreto.
    3.  La  graduatoria  di  merito  di  cui  al comma 1 del presente
articolo  verra'  approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel
giornale  ufficiale  del  Ministero della difesa. Della pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.