Art. 7. Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito del concorso, nella quale gli idonei saranno distinti in base al grado rivestito, sara' formata dalla commissione aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun ufficiale nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b), un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale. 2. A parita' di merito, saranno preferiti i candidati in possesso dei titoli preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. A tal fine i candidati possono allegare alla domanda di partecipazione i documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli di preferenza, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Tali titoli devono essere posseduti alla data del termine di scadenza di presentazione delle domande e la relativa documentazione probatoria dovra' pervenire, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del presente decreto. 3. La graduatoria di merito di cui al comma 1 del presente articolo verra' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.