Art. 8.

               Nomina in servizio permanente effettivo

    1.  Gli  ufficiali  idonei  che nella graduatoria di merito siano
compresi  nel  numero dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere   a)   e   b),   saranno  dichiarati  vincitori  e  nominati,
rispettivamente,  tenenti o capitani in servizio permanente effettivo
del  ruolo  naviganti  speciale dell'Arma aeronautica, con anzianita'
assoluta  pari  a quella posseduta nel grado di tenente o capitano di
complemento, diminuita di due anni.
    2.  La  nomina  a  tenente  o  capitano  in  servizio  permanente
effettivo  sara'  conferita  con  successivo  decreto  presidenziale,
subordinatamente  all'acquisizione dell'autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri prescritta dalle norme finanziarie vigenti
e all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di partecipazione al
concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto.
    3.  Gli ufficiali transitati in servizio permanente effettivo del
ruolo  naviganti  speciale dell'Arma aeronautica mantengono l'obbligo
di completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.