Art. 8. Nomina in servizio permanente effettivo 1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di merito siano compresi nel numero dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), saranno dichiarati vincitori e nominati, rispettivamente, tenenti o capitani in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, con anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di tenente o capitano di complemento, diminuita di due anni. 2. La nomina a tenente o capitano in servizio permanente effettivo sara' conferita con successivo decreto presidenziale, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalle norme finanziarie vigenti e all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto. 3. Gli ufficiali transitati in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica mantengono l'obbligo di completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.